La Finanziaria 2010 ha apportato alcune modifiche in materia di contributo unificato. Vedile nella pagina di approfondimento.
Sono stati eliminati alcuni casi, sinora previsti, di esenzione.
Pertanto dal 1 gennaio 2010 il contributo unificato è dovuto anche nei seguenti casi:
a) procedimento cautelare in corso di causa;
b) regolamento di competenza;
c) regolamento di giurisdizione;
d) procedimenti ex art. 23 legge 689/81;
e) cause di lavoro e previdenza e assistenza, limitatamente al grado di cassazione;
f) procedure esecutive mobiliari inferiori ad € 2.500,00, nella misura di € 30,00.
Inoltre, per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali, il contributo non è più dovuto in misura fissa, ma secondo gli ordinari criteri di valore di cui all'art. 13 del DPR 115/2002.
Allegati da scaricare:
Art.2 comma 212 L. 23.12.2009 n.191
Segreteria
Piazza della Repubblica 5, 56127 · Pisa
tel. 050.542568
· fax 050.580013 · segreteria@ordineavvocatipisa.it
Biblioteca
Via Palestro 27, 56127 · Pisa
tel. 050.970059
· fax 050.970075 · biblioteca@ordineavvocatipisa.it