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Sull'istanza ex art. 210 cpc volta ad ottenere ordine di esibizione in giudizio di corrispondenza riservata.
È scorretta, e pertanto disciplinarmente rilevante, l'iniziativa del legale diretta a chiedere al giudice un ordine di esibizione in giudizio di corrispondenza riservata.
La produzione della corrispondenza riservata può integrare, a seconda delle circostanze del caso concreto, quel "grave danno" che l'art. 118, 1° comma, c.p.c. (espressamente richiamato dall'art. 210, 1° comma, c.p.c.) pone come limite all'ammissibilità del provvedimento del Giudice Istruttore.
Il destinatario dell'ordine di esibizione di corrispondenza riservata può esimersi dalla produzione qualora ricorrano gli estremi degli artt. 200 ss. c.p.p.
Cass. SS.UU., 19 agosto 2009, n. 18359
È legittimo il provvedimento di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che ha disposto la cancellazione di un Avvocato di un Comune dall'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4, lett. b), della legge professionale forense, per il simultaneo svolgimento da parte dell'interessato, anche se in parte temporaneo, di attività legale e di attività certamente amministrativa, mandando quindi l'esclusività che, assicurando l'autonomia della funzione, ne garantisce l'indipendenza, preservendola da condizionamenti
Si ringrazia l'Avv. Alfonso Graziano per la segnalazione della sentenza della Suprema Corte. Si ricorda che le segnalazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo: oliva@olivasimon.it
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